La condotta che si sostanziata esclusivamente nell’omessa esibizione del documento di identità, richiesto dagli agenti ai fini della identificazione formale, integra – ove ne ricorrano le altre condizioni legali – gli estremi del reato di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, ed all’art. 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall’art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.
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