I provvedimenti di rettifica non sono soggetti al principio del contrarius actus relativo all’esercizio dell’autotutela amministrativa (T.A.R. Lazio, sez. II quater, sent. 3 febbraio 2020, n. 1362)

Secondo i giudici amministrativi capitolini, un provvedimento di rettifica non è soggetto al principio del contrarius actus. I provvedimenti di annullamento o di ritiro in via di autotutela sono espressione di una volontà discrezionale della P.A.; di qui la necessità di seguire la stessa procedura e con le stesse modalità dell’atto annullato o ritirato; mentre, mancando questa discrezionalità nell’atto di rettifica di errori materiali e subentrando la doverosità della loro correzione, sarebbe contrario alla logica il dover porre in essere il medesimo procedimento e con le stesse modalità adottate nell’adozione dell’atto rettificato.

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