In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre ad accertamento del tasso alcolemico determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Tale nullità dell’atto di indagine deve, ad ogni modo, ritenersi sanata ai sensi dell’art. 183 c.p.p. qualora l’imputato avanzi richiesta di risolvere il giudizio nelle forme del rito abbreviato.
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