Termine per la fruizione delle ferie annuali retribuite ed estensione dello stesso in caso di esigenze indifferibili (T.A.R. Valle D’Aosta, Sez.Un., sent. 17 gennaio 2020, n.1 )

Il diritto al godimento delle ferie annuali retribuite è riconosciuto quale diritto fondamentale della persona anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ex art 31 secondo il quale deve essere garantito il riposo al lavoratore dell’esecuzione dei compiti ad esso attribuiti. Allo stesso modo, il datore di lavoro ha l’onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo a farlo e nel contempo informandolo del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Difatti, il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio. In tal caso, la parte residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all’entrata in vigore del Nuovo Accordo Quadro Nazionale (G.U. n. 100 del 2 maggio 2018), ed entro i successivi 18 mesi per il periodo successivo all’entrata in vigore del predetto accordo.

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