L’omesso avviso di preinformazione non comporta l’annullamento della procedura di affidamento se non si dimostra l’effettiva lesione del diritto di prepararsi al meglio per la gara (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 ottobre 2019 – 20 gennaio 2020, n. 441)

L’avviso di preinformazione costituisce nello specifico settore dei contratti di servizio di trasporto pubblico uno strumento di garanzia di trasparenza, di contendibilità della procedura e di applicazione dei principi di concorrenza. La violazione di tale obbligo non comporta l’annullamento della gara di appalto purché i principi di equivalenza, di effettività e parità di trattamento siano rispettati. L’operatore che ritenga di essere stato leso da tale violazione, pertanto, ha l’onere di dimostrarne l’idoneità a compromettere la concreta contendibilità della gara e ad impedire al ricorrente di acquisire piena conoscenza delle regole che ne disciplinavano lo svolgimento e di conseguenza a presentare la propria offerta, fornendo puntuale dimostrazione delle ragioni per le quali, in concreto ed effettivamente, dal mancato rispetto dell’avviso in questione, sarebbe derivata la lesione del suo diritto di prepararsi al meglio e tempestivamente per la partecipazione alla gara

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