La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di non discriminazione ed il versamento dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro (CGUE, Seconda Sezione, Sentenza 22 gennaio 2020, C-177/18)

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari che sono impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il loro contratto di lavoro viene risolto per un motivo oggettivo.

Gli articoli 151 e 153 TFUE nonché la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim alla cessazione dal servizio, mentre viene concessa un’indennità agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro.

Redazione Autore