Il T.A.R. Campania sulla nomina diretta del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato in materia di assegnazione di ore di sostegno. (T.A.R. Campania, Napoli sez. IV, sent. 24 gennaio 2020, n. 337)

L’attribuzione al minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un limitato numero ore di sostegno in mancanza del documento tecnico che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento stesso e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del PEI per l’anno scolastico in corso e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate dall’Amministrazione in relazione alla gravità della patologia riportata. Deve, su tali presupposti, ritenersi accoglibile anche l’istanza avanzata ex art. 34, comma 1 lett. e) c.p.a., poiché, ai sensi di tale norma, il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza.

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