Sul diniego della richiesta da parte di un Istituto scolastico paritario di modifica della convenzione per maggior numero di ore di sostegno (T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, sent. 7 gennaio 2020, n. 68)

L’ eventuale modifica della convenzione, nel senso dell’aumento o della diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore disostegnoo di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all’atto della stipula della convenzione, può essere richiesta dal gestore dell’istituto paritario e l’Amministrazione può provvedervi nei soli limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministero della pubblica istruzione. Non vale a scalfire tale assunto, l’argomento di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 413, legge n. 244/2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, nonché il c. 414 dello stesso art. 2, nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave -, dal momento che tali norme – dichiarate illegittime – si riferivano agli istituti scolastici pubblici e non a quelli privati parificati.

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