Legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale di un sovrintendente capo della Polizia di Stato per l’esistenza di un rapporto di affinità con esponenti della malavita locale (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 dicembre 2019 – 7 gennaio 2020, n. 118)

È legittimo il provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale di un sovrintendente capo della Polizia di Stato, ex art. 55, co. 4, del d.P.R. n. 335 del 1982, a causa dell’esistenza di un rapporto di affinità tra il dipendente ed alcuni esponenti di spicco della malavita locale. Ai fini dell’adozione di tale provvedimento, infatti, non è significativa l’origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all’interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell’amministrazione sia messo in pericolo, non rendendosi necessaria una ponderazione in concreto tra i contrapposti interessi pubblici e privati, comparando la tutela del prestigio e la tutela della vita familiare.

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