Nell’ipotesi di straniero minorenne, entrato in Italia non accompagnato e sottoposto a tutela dal Tribunale, non può essere considerata ostativa, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la mancata frequentazione, per almeno due anni, di un corso di integrazione sociale (come previsto dall’art 32, comma 1-bis, del D.lgs. n. 286 del 1998), in quanto il dato fattuale per cui il richiedente il rinnovo fosse entrato in Italiaun anno primadidiventare maggiorenne, rendeva impossibile l’avvio di un percorso di quella durata. |