La circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5 c.p. si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l’azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la ricorrenza di situazioni astrattamente idonee a limitare l’azione difensiva della persona offesa. Pertanto, ne consegue che la sola situazione astratta del tempo di notte non integra, per ciò solo, la circostanza aggravante in parola, richiedendosi sempre un vaglio in concreto dell’incidenza della predetta situazione sull’iter criminoso.
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