L’esclusivo interesse del minore e il principio di bigenitorialità nel giudizio prognostico di affidamento minorile (Cass., Sez. I Civile, sent. 23 settembre- 20 novembre 2019, n. 30191)

La Suprema Corte di Cassazione, in materia di affidamento di minori in caso di disgregazione dell’unità familiare, ha ribadito l’importanza e primazia del principio di bigenitorialità, quale presenza dei genitori nella vita del figlio, la quale deve rivelarsi idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, ma che deve comunque trovare applicazione tenuto conto dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole. La pronuncia della Corte poi ribadisce altresì il dovere dei genitori di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole. In determinati casi è però necessario affidare il figlio ad uno solo dei genitori e si rende altrettanto necessario effettuare un giudizio prognostico il quale, fondato sull’interesse esclusivo del minore, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione e va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

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