Le prestazioni socio riabilitative non posso gravare interamente ed unicamente sull’utente (C.d,S, sez. III, sent. 19 dicembre 2019, n. 8608)

Le prestazioni socio-sanitarie volte alla cura di patologie psichiatriche ed erogate in regime residenziale nell’ambito di strutture socio-riabilitative per quanto concerne la compartecipazione alla spesa richiamano la normazione nazionale in materia di Livelli essenziali di assistenza rappresentata dal decreto del Presidente del Consiglio 29 novembre 2001: in esso le prestazioni “socio – riabilitative” rientrano tra quelle a carattere “socio-sanitario”, e quindi non puramente assistenziale, nelle quali la componente sanitaria non è nettamente distinguibile da quella sociale: è questa la ragione per la quale tali prestazioni non possono gravare interamente sul cittadino o sul Comune, pur potendosi ammettere, a certe condizioni, un concorso alla spesa da parte dell’utente del servizio.

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