Il Consiglio di Stato sulla illegittimità del diniego alla fruizione di un centro diurno per disabili, motivato su esigenze di bilancio (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 gennaio 2020, n. 1)

Deve ritenersi illegittimo il diniego di collocazione di persona disabile in un centro di cura diurno motivato sul presupposto che i posti in tale centro siano esauriti e che i livelli essenziali di assistenza socio sanitaria possono essere garantiti nei limiti del rispetto dei vincoli di bilancio assegnati annualmente dalla Regione e dalla Conferenza dei Sindaci. Il principio dell’equilibrio di bilancio in materia sanitaria, non può essere invocato in astratto, ma deve essere dimostrato concretamente come impeditivo, nel singolo caso, all’erogazione delle prestazioni e, comunque, nel caso in cui la disabilità (come nel caso di specie) dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale, dunque, non è sufficiente argomentare che la struttura organizzativa esistente sia inadeguata a rispondere alle esigenze dell’utenza. Piuttosto, l’Ente pubblico dovrebbe dimostrare che non vi sono alternative organizzative e di essersi, comunque, adoperato in ogni modo per rinvenirle o reperire ulteriori risorse finanziarie.

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