Il consenso informato non può essere presunto o tacito, sebbene sia sempre possibile dare prova dell’effettiva richiesta e percezione del medesimo in base alle circostanze concrete (Cass., Sez. III Civile, sent. 10 luglio-10 dicembre 2019, n. 32124)

La terza sezione civile della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema del c.d. consenso informato, che obbliga il medico a informare in modo esaustivo ed adeguato il paziente circa le prevedibili conseguenze connesse al suo operato. La Corte, valutando il caso del consenso reso a mezzo di moduli predisposti ad hoc, quindi reso esplicitamente e per iscritto, puntualizza che non è altrettanto possibile ritenere consapevolmente espresso un consenso solo presunto, tacito o reso per facta concludentia. Neppure è ammissibile renderlo in forma orale sebbene ciò non lo si possa sostenere in via assoluta, giacchè può provarsi l’effettiva richiesta e percezione del consenso, e, di conseguenza, anche una sufficiente e consapevole informazione del paziente, in base alle circostanze concrete. Difatti la Corte in un passo della sentenza afferma che “con riferimento al consenso prestato anche solo oralmente questa Corte ha peraltro avuto più volte modo di precisare che la relativa idoneità non è in termini assoluti esclusa, dovendo invero valutarsi le modalità concrete del caso.”

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