Due sono i vizi di forma che rendono il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.: a) il suo inoltro via pec, in violazione dell’art. 583 c.p.p.; b) il mancato deposito presso il giudice a quo ovvero presso uno degli uffici giudiziari di cui al secondo comma dell’art. 582 c.p.p. Sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili.
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