Diritto d’accesso al documento informatico concernente la prova orale di un concorso (T.A.R. Lazio, sez. II ter, sent. 10 dicembre 2019, n. 14140)

Secondo i giudici amministrativi capitolini, la riproduzione della prova orale di un concorso deve ritenersi accessibile ex artt. 22 ss., l. 241/1990, in quanto, nella fattispecie, essa è registrata su un documento informatico detenuto da una pubblica amministrazione e concernente attività pubblicistica dalla stessa posta in essere, senza che possa in alcun modo operarsi un diniego all’ostensione basato sulla circostanza che si tratti di documenti non aventi ad oggetto un atto formato dalla pubblica amministrazione; giacché il presupposto richiesto dalla normativa è la mera “detenzione” del documento da parte dalla P.

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