Per i ricorsi relativi alla richiesta di protezione internazionale è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente (Cass. Civ., sez. VI, sent. 14 novembre – 28 novembre 2019, n. 31127)

La tutela del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale comporta che per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente. Il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.

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