Il reato della violenza sessuale, commesso nel caso de qua da soggetto straniero, risulta incompatibile non solo con i valori fondanti della nostra Comunità nazionale, ma anche con l’interesse alla stabilità del nucleo familiare interessato, in quanto in questo caso la valutazione di pericolosità sociale dell’appellato risulta essere stata adeguatamente riferita alla condanna per fatti che risultano gravemente contrastanti con il principio fondamentale sancito dall’art. 2 della Costituzione, che impone alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Pertanto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non può essere soggetto a rinnovo.
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