Convenzione urbanistica per l’edificazione di un centro di cultura islamico: illegittima la risoluzione o la revoca in assenza di un attento bilanciamento tra gravità dell’inadempimento e tutela della libertà religiosa (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 novembre 2019 – 5 dicembre 2019, n. 8328)

L’art. 70, comma 2ter, della legge regionale lombarda n. 12/2005 prevede che gli enti delle confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, di cui ai commi 2 e 2 bis, «devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato» e che tali convenzioni devono prevedere espressamente «la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione». «Nell’applicare in concreto le previsioni della convenzione, il Comune dovrà in ogni caso specificamente considerare se, tra gli strumenti che la disciplina urbanistica mette a disposizione per simili evenienze, non ve ne siano altri, ugualmente idonei a salvaguardare gli interessi pubblici rilevanti, ma meno pregiudizievoli per la libertà di culto, il cui esercizio, come si è detto, trova nella disponibilità di luoghi dedicati una condizione essenziale». In altri termini, l’Ente locale non può interpretare le convenzioni ex art. 70, comma 2ter, come se si trattasse di una qualunque convenzione urbanistica, ma deve valutare, e di conseguenza motivare, se gli inadempimenti addotti debbano necessariamente comportare la risoluzione, la revoca o la decadenza o se non siano utilizzabili diversi strumenti, meno lesivi per la libertà di culto.

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