Sul danno curriculare e da perdita di chance (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 novembre 2019, n. 7845)

Si rende necessario, ai fini del risarcimento del danno curriculare, l’esito positivo del cosiddetto giudizio prognostico, da effettuare secondo il metodo controfattuale, onde accertare se, allorquando l’amministrazione comunale avesse indetto una procedura di selezione pubblica, così come imposto dalla disciplina che presiede all’azione della pubblica amministrazione, il ricorrente avrebbe potuto realmente conseguire il bene della vita cui mirava. Infatti, solo concluso positivamente tale giudizio, il giudice può valutare le poste di danno risarcibili, ivi compreso il c.d. danno curriculare. Nei casi di attività della pubblica amministrazione connotata da ampia discrezionalità, l’esito del giudizio prognostico risulta particolarmente incerto e, per questo motivo, è invalso l’utilizzo della tecnica risarcitoria della c.d. perdita di chance.

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