La questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio dello Stato, che inerisce al diritto fondamentale del non abbiente all’effettività del diritto di agire o di difendersi, non deve coinvolgere le altre parti del processo (Cass. Civ., sez. II, sent. 25 settembre 2019 – 18 novembre 2019, n. 29877)

La previsione, da parte del legislatore del T.U. in tema di spese di giustizia, che la pronuncia sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato), risponde ad un’esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio dello Stato, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all’effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa.

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