Informativa antimafia e mutamento di indirizzo (C.g.a Sicilia, sez. giuris., sent. 11 novembre 2019, n. 956)

Qualora giunga all’Amministrazione una informativa antimafia atipica spetta ad essa stessa valutare autonomamente – nell’esercizio del suo potere discrezionale – il ‘peso’ delle informazioni ricevute dalla Prefettura, informazioni di per sé non automaticamente “interdittive”.
Ciò significa che il mutamento di indirizzo a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico costituisce, infatti, una prassi ammessa dall’Ordinamento soprattutto allorquando sopraggiungano fatti o norme che suggeriscano, o che impongano, di riesaminare la questione già affrontata.

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