Il diritto all’ascolto del minore infradodicenne in caso di separazione personale dei coniugi: diritto alla partecipazione del minore al procedimento che lo riguarda (Cass. Civ., Sez.I, ,sent. 14 dicembre- 1 7 aprile 2019, n. 10774)

La Suprema Corte, occupandosi di un caso di separazione personale tra coniugi, afferma che in presenza di provvedimenti relativi alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità. Difatti rammenta che è un obbligo del Giudice quello di motivare in maniera puntuale e circostanziata non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico. Richiamando un suo precedente: “Infatti secondo questa Corte (Sez. 1 -, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018) “In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullita’, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto piu’ necessaria quanto piu’ l’eta’ del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice da’ spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza e’ indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalita’, la capacita’ di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.”

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