È a carico del richiedente la prova della data utile per fruire del condono (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 11 novembre 2019, n. 7678)

Secondo il Supremo giudice amministrativo spetta all’interessato l’onere di provare l’ultimazione del manufatto alla data ultima utile per beneficiare del condono edilizio, giacché il periodo di realizzazione delle opere costituisce elemento fattuale rientrante nella disponibilità della parte che invoca la sussistenza del presupposto temporale per usufruire del condono edilizio.

Redazione Autore