La Prima Sezione civile del Tribunale di Bari, con ordinanza del 7 Novembre u.s., ha riconosciuto il diritto del partner a vedere cancellate le proprie foto, insieme a quelle dei suoi figli minori, dal profilo Facebook della sua ex compagna. Difatti il Tribunale, richiamandosi ai diritti assoluti all’immagine e alla riservatezza, afferma che per non aversi pubblicazioni abusive di immagini altrui occorre il presupposto inequivoco del consenso della persona rappresentata, consenso che può sempre essere revocato quando trattasi di diritti assoluti della persona umana; lo stesso Tribunale inoltre afferma che l’altrui pubblicazione di foto proprie deve essere inquadrato come vero e proprio trattamento dei dati. Nel caso di specie: “la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. et art. 96 legge 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale.
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