La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della seguente questione di massima di particolare importanza: «se sia contrario all’ordine pubblico e quindi non trascrivibile nei registri dello stato civile italiano il provvedimento dell’autorità giudiziaria straniera, che abbia disposto l’adozione di un minore in favore di una coppia dello stesso sesso, ove nessuno degli adottanti risulti legato da vincoli genitoriali biologici con l’adottato». In particolare, la Corte muove le sue riflessioni dalla L. . n. 183 del 1983; in particolare, dall’articolo 44, comma 1, lettera d), che è inteso “quale clausola di chiusura del sistema volta a consentire il ricorso tutte le volte in cui e’ necessario salvaguardare la continuita’ della relazione affettiva ed educativa”. Nel caso di specie, in cui non si tratta di riconoscimento di una adozione in casi particolari di cui all’articolo 44 Legge citata, bensi’ di un provvedimento giudiziario straniero di adozione “legittimante” in un contesto familiare caratterizzato dall’assenza di un qualunque legame biologico di entrambi i genitori di sesso maschile con il minore vi è necessità di bilanciare la lettera della legge con il supremo interesse del minore alla continuità della relazione familiare e con l’ordine pubblico. Richiamandosi all’articolo 29 della Costituzione così espone la Corte: “in virtu’ dell’espresso richiamo della L. n. 218 del 1995, articolo 41, agli articoli 64, 65 e 66 della stessa Legge, un eventuale riconoscimento di una sentenza straniera in materia di adozione non puo’ prescindere da una preventiva analisi di compatibilità di tale provvedimento con i principi di ordine pubblico, in relazione ai quali si deve, altresì, tener conto dell’articolo 24 della Convenzione dell’Aja del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con L. n. 476 del 1998, secondo cui, come già sopra anticipato, “il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato dagli Stati membri solo se esso sia manifestamente contrario all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore”.
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