La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della “norma che si desume” dagli artt. 250 e 449 del codice civile; 29, comma 2, e 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, sollevata dal Tribunale ordinario di Pisa. Secondo la ricostruzione del giudice remittente, la norma avrebbe impedito l’applicazione della legge straniera rilevante nel caso concreto in ragione della nazionalità del minore; l’ordinanza, tuttavia, non ha individuato con chiarezza la disposizione contestata né ha dato adeguato conto della sua affermata natura di “norma di applicazione necessaria”.
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