L’atto amministrativo deve essere interpretato secondo parametri che ne preservino la legittimità (C.d.S, sez. IV, sent. 21 ottobre 2019 n. 7153)

In ipotesi dubbie deve essere privilegiata l’esegesi che, nel rispetto della latitudine semantica consentita dalla formulazione letterale dell’atto amministrativo, ne preservi la legittimità: milita in tal senso il principio generale di conservazione dei valori giuridici; inoltre, una tale interpretazione meglio si conforma con il principio speciale, proprio del diritto amministrativo, dell’economicità dell’azione amministrativa, di cui costituisce, per così dire, un riflesso ermeneutico.

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