l concessionario di un titolo minerario, secondo l’art. 38 del Regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 è custode della miniera a seguito di rinuncia della concessione si ché l’obbligo di custodia previsto dalla norma richiamata e l’obbligo di eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza e la conservazione del sito, di cui al successivo comma 3 dell’art. 38, sono effetti conseguenti alla dichiarazione di rinuncia alla cessazione dell’attività estrattiva e del tutto autonomi rispetto all’esercizio delle attività estrattiva oggetto della concessione mineraria, come è dimostrato dal fatto che l’unico presupposto di tali attività (successive alla dichiarazione di rinuncia) è costituito proprio dalla intervenuta dichiarazione di rinuncia alla concessione.
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