Secondo i giudici salentini, la previsione di cui al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto Sblocca cantieri), in forza della quale “le disposizioni di cui al comma 4 (che ha abrogato il rito superaccellerato in materia di appalti) si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” deve essere interpretata nel senso di ritenere che si applicano ai processi relativi a provvedimenti di ammissione che siano intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento d’urgenza. Gli articoli 29, comma 1 del Codice dei contratti e 120, comma 2 bis, c.p.a., sull’impugnativa dei provvedimenti di ammissione o esclusione dalla gara d’appalto, devono essere interpretati in senso garantista, ancorando la decorrenza del termine di impugnazione a situazioni di effettiva, concreta e completa conoscibilità della documentazione utile. Pertanto, la pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni deve contenere anche l’accessibilità ai relativi atti (e motivazioni), ciò affinché la tutela giurisdizionale possa essere compiutamente esercitata, non essendo sufficiente a far decorrere il termine di impugnativa la mera elencazione di offerenti ammessi senza ulteriori chiarimenti. |