In presenza di una contestazione a titolo di detenzione di sostanza stupefacente, non è ammessa la confisca di somme di danaro rispetto alle quali, benché rinvenute nella disponibilità dell’imputato, difetti un diretto nesso di pertinenzialità rispetto al reato ascritto.
Ed invero, in relazione a fatti qualificati ai sensi del quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 cod. pen.e purché il giudice fornisca idonea giustificazione del rapporto di funzionalità strumentale della cosa rispetto al reato.