Assistere alle operazioni elettorali è semplicemente una facoltà dei rappresentanti di lista (T.A.R. Lazio, sez. II bis, sent. 16 ottobre 2019, n. 11934)

Secondo i giudici capitolini, in materia elettorale non ha effetto viziante l’omesso invito ai rappresentanti delle liste ad assistere alle operazioni dell’Ufficio Centrale, in quanto l’art. 74 del DPR n. 570/1960 prevede semplicemente che “i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell’Ufficio Centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all’Ufficio”, ma non impone all’Ufficio di inviare loro alcun espresso “invito”, non essendo, evidentemente, il mancato esercizio da parte dei rappresentanti di lista di una loro facoltà in grado di ritardare lo svolgimento delle operazioni elettorali né, tantomeno, di incidere sulla legittimità dello scrutinio. Nel processo in materia elettorale al g.a. è consentito esercitare i suoi poteri istruttori, in tal modo riesaminando l’attività amministrativa svoltasi durante la consultazione, solo quando ciò occorra per verificare la sussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, mentre non può trovare ingresso la prospettazione di vizi generici o ipotetici, né la formulazione di censure fondate esclusivamente su di una soggettiva valutazione di scarsa verosimiglianza dell’accaduto.

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