Nell’ambito del ricorso alla cassa integrazione, l’art. 5 della legge n. 223 del 1991 là dove tra i carichi di famiglia non fa specifica considerazione della situazione di disabilità ai fini dell’individuazione dei lavoratori da licenziare non prevedendo un trattamento differenziato e più favorevole in favore del lavoratore con a carico un familiare disabile non viola i principi costituzionali inerenti alle esigenze di tutela psico-fisica del disabile, in quanto i criteri legali di selezione dei lavoratori da licenziare hanno un ruolo residuale e sono ispirati all’esigenza di considerazione complessiva della situazione, anche personale, con riferimento ai carichi di famiglia di ciascun lavoratore. |