Non è irragionevole la mancata considerazione della situazione familiare di disabilità ai fini della selezione dei lavoratori da licenziare (Cass. Civ., sez. lav, sent. 4 luglio – 10 ottobre 2019, n. 25580)

Nell’ambito del ricorso alla cassa integrazione, l’art. 5 della legge n. 223 del 1991 là dove tra i carichi di famiglia non fa specifica considerazione della situazione di disabilità ai fini dell’individuazione dei lavoratori da licenziare non prevedendo un trattamento differenziato e più favorevole in favore del lavoratore con a carico un familiare disabile non viola i principi costituzionali inerenti alle esigenze di tutela psico-fisica del disabile, in quanto i criteri legali di selezione dei lavoratori da licenziare hanno un ruolo residuale e sono ispirati all’esigenza di considerazione complessiva della situazione, anche personale, con riferimento ai carichi di famiglia di ciascun lavoratore.

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