La gratuità del parcheggio per i soli disabili muniti di patente di guida o proprietari di veicolo integra una forma di discriminazione indiretta. Le tutele dei c.d. diritti sociali (Cass. Civ., Sez.I, ,sent. 21 maggio- 7 ottobre 2019, n. 24936)

La Suprema Corte di Cassazione, pronunciando in tema di diritti sociali, nello specifico relativamente a garanzie e tutele previste dall’ordinamento per persone con disabilità, afferma che costituisce una forma di discriminazione indiretta la concessione di parcheggi gratuiti per soli disabili muniti di patente di guida o proprietari di autovettura, laddove la stessa misura non sia prevista per coloro i quali, pur affetti da disabilità, non hanno la patente o non possiedono un loro veicolo. Nel caso di specie, la misura adottata dal comune prevedeva la gratuità del parcheggio per disabili, ma subordinava, solamente per coloro i quali non erano patentati e non automuniti, la possibilità di parcheggio gratuito, con estensione ai loro familiari, solo laddove fossero stati in grado di documentare che l’accesso al centro cittadino era legato ad attività lavorative, di assistenza e cura. Ciò facendo, l’ente comunale non ha garantito la piena integrazione di tale categoria di disabili, giacchè l’accesso per solo svago o altre forme di integrazione al centro città lo si concedeva solo a determinate condizioni, ovvero la patente e/o il veicolo di proprietà, mentre era negato in assenza di tali requisiti. Così la Cassazione torna sul delicato tema dei diritti sociali (ex plurimis art. 3 Cost.; L. 104/1992).

Redazione Autore