Il T.A.R. Lazio sulla discrezionalità nell’accertamento del requisito di affidabilità per la sospensione del porto d’armi (T.A.R. Lazio, sez. I – ter, sent. 30 settembre 2019, n. 11427)

E’ legittimo il provvedimento recante la sospensione del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta di un soggetto che svolge il lavoro di guardia giurata, giustificato sul mero accertamento da parte dell’Autorità amministrativa del deferimento dello stesso alla Procura della Repubblica, per il reato di minacce aggravate. Invero, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse

Redazione Autore