L’opposizione avverso il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo, di cui all’art. 22, comma 12- quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare in piena autonomia l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa né al Questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, né al P.M., il cui parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica (che esaurisce la sua rilevanza all’interno del procedimento amministrativo) sicché la sua eventuale mancanza non produce alcun effetto sull’ambito della cognizione del giudice.
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