Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa: concretezza, univocità e rilevanza degli elementi sintomatici del condizionamento criminale (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 19 settembre 2019 – 26 settembre 2019, n. 6435)

I singoli elementi sintomatici del condizionamento o collegamento possono non avere tutti, ciascuno singolarmente considerato, le caratteristiche richieste dal novellato art. 143 del T.U.E.L., nel senso della loro concretezza, univocità e rilevanza, ma sicuramente deve essere il loro complesso a denotare tale concretezza, univocità e rilevanza, sicché la prognosi sfavorevole al sano, limpido, fisiologico esplicarsi delle libertà democratiche nella vita dell’ente, per via dell’inquinamento mafioso, si deve fondare su un quadro indiziario fondato su presunzioni gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c. Un quadro di elementi concreti, univoci, e pregnanti dimostra come i collegamenti, diretti e indiretti, di molti degli amministratori locali, di maggioranza o di minoranza, con la criminalità organizzata denotano una grave compromissione dell’ente con logiche e interessi di stampo mafioso, tale da inficiarne irrimediabilmente il funzionamento secondo un principio democratico.

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