Il Tribunale di Bari ha affermato che l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori mentre l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella genitoriale. Difatti, il medesimo Tribunale richiamando l’articolo 316-bis c.c. ha ritenuto letteralmente evincibile l’inciso per cui l’obbligazione degli ascendenti di fornire ai discendenti i mezzi necessari per adempiere ai doveri nei confronti dei figli è sussidiaria a quella dei genitori medesimi e pretende il riscontro dell’assenza di mezzi sufficienti da parte di questi ultimi. Il Tribunale inoltre, riprendendo alla lettera quanto già espresso in materia dalla Suprema Corte afferma “”l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”, ricordando così, laddove riconosce un vero e proprio dovere al mantenimento, il fondamento costituzionale di tale obbligo genitoriale, di cui all’articolo 30 della Costituzione.
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