L’articolo 15 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si impongono al momento dell’adozione di un simile provvedimento di allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio. |