Per ottenere la protezione internazionale occorre allegare ragioni che possano far ritenere un’effettiva disparità tra la vita condotta in Italia e quella condotta nel suo Paese di origine (Cass. Civ., sez. VI, sent. 9 aprile – 10 settembre 2019, n. 22638)

Al fine di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente.

Redazione Autore