Il T.A.R. Lazio sulla natura degli atti organizzativi delle aziende del servizio sanitario nazionale – difetto di giurisdizione del G.A. . (T.A.R. Lazio, sez. III – quater, sent. 5 giugno 2019, n. 7214)

L’organizzazione ed il funzionamento delle aziende del servizio sanitario nazionale non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, in quanto le stesse non sono disciplinate con provvedimenti aventi natura pubblicistica, ma con atti aziendali di diritto privato. Ed infatti, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atti che il legislatore ha inteso qualificare di diritto privato, con una disciplina che ha inteso prendere innanzitutto in considerazione il loro carattere imprenditoriale strumentale pur se si tratta di attività nelle quali non rileva lo scopo di lucro e nel quale sono coinvolti valori costituzionali, inerenti allo svolgimento di un servizio pubblico, che la Costituzione considera indefettibile.

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