L’interesse del minore e la sua salute psico-fisica prevalgono sui diritti individuali di libertà religiosa dei genitori (Cass. Civ.,sez. I ,sent. 14 settembre- 30 agosto 2019, n. 21916)

La Suprema Corte di Cassazione, pronunciando in materia di affidamento, afferma la prevalenza dell’interesse del minore rispetto alla libertà religiosa di entrambi i genitori. La Corte conduce il suo iter logico-argomentativo passando al vaglio i numerosi principi costituzionali afferenti la libertà religiosa e i diritti inviolabili e fondamentali di ciascun individuo inteso nell’accezione di persona- fisica. Si parte dalla considerazione della libertà religiosa di cui all’articolo 19 Cost., per passare al principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi ex art.29 Cost, con numerosissimi richiami ai principi supremi in materia di libertà di cui agli articoli 2 e 3 della Carta fondamentale. Il Giudice di legittimità poi, ponendo in luce le disposizioni costituzionali a tutela del minore, tenta di operare una sorta di bilanciamento tra questi diritti fondamentali e quelli altrettanto inviolabili dei genitori, pervenendo all’affermazione secondo cui: “In tema di affidamento dei figli, la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto”.

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