La Corte di Cassazione in tema di risarcibilità del danno differenziale (Cass. Civ., sez. lav., sent. 12 marzo – 19 agosto 2019, n. 21462)

Il danno biologico che il datore di lavoro deve risarcire prescinde dal ristoro INAIL, ed indennizza l’assistito per un pregiudizio che incide sull’attitudine a produrre guadagno attraverso l’impiego di attività lavorativa. In questa prospettiva il danno biologico, che consiste in un pregiudizio personale di natura non patrimoniale e che prescinde da ogni considerazione dell’attitudine della persona a produrre reddito, deve essere risarcito in tutte le sue componenti dal datore di lavoro, a prescindere dalla rendita INAIL, ai fini della piena attuazione dell’art. 32 Cost.

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