Concorso magistratura: contraddittorietà del giudizio se il candidato risulta “non idoneo” in una sola prova scritta (T.A.R. Lazio, sez. I Quater, sent. 7 maggio 2019 – 8 agosto 2019, n. 10420)


L’art. 1, comma 5, d.lgs. 160/2006, recante la “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura”, dispone che il giudizio in ciascuna prova scritta è motivata con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula non idoneo. Sebbene sia legittima la valutazione finale di segno negativo della singola prova scritta sintetizzata con la formula di “non idoneo”, i giudizi negativi resi nel predetto ambito sono sindacabili davanti al giudice amministrativo laddove affetti da macroscopica illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava la intrinseca contraddittorietà del complessivo giudizio promanante dalla Commissione d’esame che, nel valutare gli elaborati dal medesimo consegnati, ha ritenuto di rinvenire in due di questi gli elementi enucleati nei criteri a tal fine confezionati, attribuendo votazioni molto al di sopra della sufficienza, mentre per la prova di diritto civile è stato attribuito il giudizio di non idoneità, certificando solo in questo caso l’incapacità di redigere un elaborato almeno sufficiente. Sussiste, pertanto, un’evidente contraddittorietà nei giudizi resi nei confronti delle prove scritte redatte dal ricorrente, essendo state valutate con voti ampiamente sufficienti le prove di diritto penale e di diritto amministrativo (avendo riportato, rispettivamente, 13/20 e 14/20) ed essendo stato, invece, ritenuto, insufficiente quella di diritto civile. Pure convenendo con il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale circa la piena sufficienza del mero giudizio di non idoneità ai fini della legittimità dello stesso, alla stregua, peraltro, di quanto è previsto con chiarezza dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 160/2006, tuttavia occorre che alla norma de qua sia data una interpretazione conforme ai principi di rango costituzionale, primo tra tutti, quello che garantisce a chiunque asserisca la lesione della propria posizione giuridica di poter esercitare il diritto di difesa nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, ancorché caratterizzati, come nel caso di specie, da alto tasso di discrezionalità tecnica, utilizzando i rimedi a tal fine messi a disposizione dall’ordinamento. Nel caso in esame, che si connota di assoluta specificità, stride il contrasto tra le valutazioni che tutte devono essere ragguagliate a parametri oggettivi, che il ricorrente ha certamente dimostrato di possedere in modo ampio in due dei tre elaborati consegnati. In conclusione, gli atti impugnati devono essere annullati, con conseguente necessità di ripetere la correzione dell’elaborato valutato non idoneo da parte della commissione valutatrice, ancorché in diversa composizione.

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