Il concordato preventivo va revocato se non conduce almeno al soddisfacimento minimo dei creditori (Cass. Civ.,sez. I ,sent. 4 giugno- 31 luglio 2019, n. 20652)

La Suprema Corte di Cassazione, in materia fallimentare, ha ritenuto revocabile un concordato preventivo in quanto lo stesso si era rivelato totalmente privo di efficacia concreta nel ripristinare la situazione debitoria. Difatti, il concordato preventivo dovrebbe, pur non vincolando il debitore necessariamente entro un certo margine di adempimento, garantire ai creditori il minimo soddisfacimento. Riportando le parole della Corte sul punto: “Il concordato preventivo non può quindi che essere risolto, a norma della L. Fall., art. 186, nella sua attuale formulazione, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione minimale di soddisfare in qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ove non falcidiati. Andrà dunque affermato il seguente principio: in tema di procedure concorsuali, il concordato preventivo deve essere risolto, a norma della L. Fall., art. 186, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza. Infatti, per tale verifica, la percentuale di soddisfacimento, che sia stata eventualmente indicata dal debitore, non è vincolante, salva l’assunzione di una specifica obbligazione intesa a garantirla; e tuttavia essa funge da criterio di riferimento utile ad apprezzare l’importanza dell’inadempimento: ne consegue che il concordato preventivo deve essere risolto, L. Fall., ex art. 186, solo qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione necessaria di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati ove non falcidiati”.

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