La cognizione del diritto all’elettorato attivo spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, non ricadendo la controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale, di cui agli artt. 126, 129 e 130 c.p.a.. Infatti, la giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole «operazioni elettorali», ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell’interesse legittimo, non del diritto soggettivo.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024