La diminuzione del risarcimento è legittima se il soggetto di un sinistro stradale non indossa le cinture di sicurezza (Cass. Civ.,sez. VI ,sent. 28 marzo- 27 agosto 2019, n. 21747)

La Suprema Corte di Cassazione tornando a pronunciare su un caso di responsabilità derivante da sinistro stradale, pone in evidenza l’importanza che in simile materia riveste la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, essendo queste valutazioni di merito necessarie alla quantificazione del risarcimento del danno e ad attribuzioni di responsabilità. Al contempo, la Corte rileva che è sottratto al suo sindacato un giudizio di merito di tal fatta, per cui la suddetta valutazione deve essere stata completata nei precedenti gradi di giudizio, e come alla stessa spetti solo riconoscere la legittimità della quantificazione sulla base della verosimile fondatezza dei presupposti sostenuti in fase di ragionamento logico giuridico. Nel caso di specie, la Corte afferma che la mancanza di cinture di sicurezza di una delle parti coinvolte nel sinistro è idonea a giustificare o meglio legittimare la diminuzione del danno, recata ad opera della Corte d’Appello, giacchè la circostanza era stata adeguatamente provata e logicamente ricostruita, in maniera coerente e corretta dal punto di vista logico giuridico.

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