I divieti di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante e di applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato trovano applicazione anche al diritto sanzionatorio amministrativo a carattere punitivo, al quale pure si estende la fondamentale garanzia di irretroattività sancita dall’art. 25 Cost., comma 2, di talché è illegittimo il provvedimento adottato dalla CONSOB con il quale è applicata in via retroattiva la sanzione accessoria della confisca per equivalente ai fatti di abuso di informazioni privilegiate commessi dall’insider secondario in epoca antecedente l’introduzione della suddetta misura.
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