Il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture che non assicurano assistenza sanitaria continuativa (Cass. Civ., sez. lav., sent. 18 giugno – 14 agosto 2019, n. 21416)

Poiché l’istituto del permesso mensile retribuito è in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla L. n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap, diritto fondamentale dell’individuo ai sensi dell’art. 32 Cost., il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perchè queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

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